Nell'UE, esiste il Regolamento quadro (CE) N. 1935/2004, che definisce i principi di sicurezza generali per i FCM. Costituisce motivo di sicurezza per il consumatore richiedere che gli FCM:
- non rilascino i loro componenti negli alimenti a livelli che possano rivelarsi dannosi per la salute umana
- non alterino la composizione del cibo in maniera inaccettabile,
- o che non apportino cambiamenti al gusto e all'odore (caratteristiche organolettiche) degli alimenti.
Il Regolamento quadro ha sancito 17 gruppi di materiali che richiedono delle misure specifiche; tuttavia, soltanto poche di queste misure sono state messe in atto nell'intera UE. Sono state poste in essere delle misure specifiche da parte dell'Unione Europea relativamente a materie plastiche, processi per plastiche riciclate, film in cellulosa rigenerata, piombo e cadmio in oggetti in ceramica, materiali e prodotti attivi e intelligenti.
In assenza di misure europee specifiche, gli stati membri possono mantenere o adottare le proprie disposizioni nazionali per il contatto dei materiali con gli alimenti.
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) valuta la sicurezza delle sostanze utilizzate per gli FCM. Le aziende interessate possono presentare le domande o all'autorità nazionale competente di uno stato membro, che quindi inoltra la domanda all'EFSA, oppure direttamente all'EFSA. L'EFSA, inoltre, valuta continuamente la sicurezza delle sostanze e, quando necessario, ne limiterà l'utilizzo.
Uno dei requisiti nel Regolamento quadro stabilisce che i materiali a contatto con gli alimenti vengano prodotti secondo le Norme di buona fabbricazione (GMP). Il Regolamento GMP, (CE) 2023/2006, definisce le pratiche di buona fabbricazione per gli FCM. Le norme di buona fabbricazione si applicano a ogni punto della catena produttiva dei materiali a contatto con alimenti. Le regole sono pensate per garantire che i processi di fabbricazione siano ben controllati, così che le specifiche degli FCM rimangano conformi ai requisiti applicabili.
La sicurezza dei materiali a contatto con alimenti viene valutata dall'azienda che commercializza gli alimenti in questione, e viene continuamente monitorata dalle autorità competenti degli stati membri. Il Laboratorio di Riferimento Europeo per i materiali a contatto con gli alimenti (EURL-FCM) detiene la competenza tecnica e la conoscenza scientifica e relative ai metodi di test.
Nell'UE, le informazioni sulla composizione dei materiali FCM devono essere comunicate attraverso la catena di fornitura tramite una Dichiarazione di conformità (DoC). Le dichiarazioni sono concepite per fornire tracciabilità e trasparenza in tutta la catena di fornitura. La responsabilità ultima ricade sull'azienda che mette il FCM/la confezione sul mercato. L'operatore aziendale utilizzerà le Dichiarazioni per convalidare la sicurezza dell'FCM. Esistono dei requisiti specifici per le Dichiarazioni di Conformità di materie plastiche, plastiche riciclate, materie ceramiche e per i materiali attivi e intelligenti.
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